Strumenti Compensativi - Misure Dispensative

Strumenti compensativi

Disabilità

Sono applicabili tutti gli strumenti compensativi previsti dal PEI

DSA

È bene che l’uso degli strumenti compensativi, previsti dalla norma, sia concordato con la famiglia e/o con l’alunno. Nel caso di studente maggiorenne tale azione è fondamentale perché finalizzata a responsabilizzarlo e a renderlo protagonista del suo apprendimento.

In particolare gli strumenti compensativi consentono all’alunno di controbilanciare le carenze funzionali determinate dal disturbo permettendogli di svolgere la parte “automatica” della consegna, concentrando l’attenzione sui compiti cognitivi più complessi. Non incidono sul contenuto, ma possono avere importanti ripercussioni sulla velocità e/o sulla correttezza dell’esecuzione della prestazione richiesta dall’insegnante. L’alunno può usufruire, secondo quanto stabilito dai CdC, dei seguenti strumenti compensativi:

  • libri digitali
  • tabelle, formulari, procedure specifiche , sintesi, schemi e mappe
  • calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
  • computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
  • risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)
  • software didattici free
  • computer con sintetizzatore vocale
  • vocabolario multimediale

BES propriamente detti

"Le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall' esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico“ possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)."

Misure dispensative

Disabilità

Sono applicabili tutte le misure dispensative previste dal PEI. Nel caso di PEI “normale” o PEI semplificato non possono essere previsti esoneri da nessuna disciplina mentre nel caso di PEI differenziato lo studente seguirà solo le discipline ivi indicate.

DSA

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno può essere dispensato, secondo quanto stabilito dai CdC, dalle seguenti azioni:

  • dalla lettura ad alta voce;
  • dal prendere appunti;
  • dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA) i tempi possono essere aumentati fino ad un massimo del 30%;
  • dal copiare dalla lavagna;
  • dalla dettatura di testi/o appunti;
  • da un eccesivo carico di compiti a casa
  • dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;
  • dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni
  • altro (es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)

Dispensa dalle lingue straniere scritte

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

  1. certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
  2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
  3. approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante(liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc…)

Esonero dalla lingua straniera

L’esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi e altre patologie.

Lo studente può essere esonerato dall’insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

  1. certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;
  2. richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
  3. approvazione dell’esonero dall’insegnamento della lingua straniera da parte del Cdc con la conseguente previsione di seguire un percorso didattico differenziato.

In questo caso, il percorso di apprendimento dà diritto soltanto all’attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso l’ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

BES propriamente detti

"Le scuole con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall' esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico“ possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)."