Verifica e Valutazione

Verifica e Valutazione in Itinere

Disabilità

È implicito che la scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche per gli studenti con disabilità:

  • siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del Cdc;
  • vengano effettuate in relazione al PEI e con l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative.

La valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del CdC, non solo quindi dal docente di sostegno;

PEI “normale”

La valutazione è uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente con disabilità segue la programmazione della classe:

  • Le verifiche possono essere uguali rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;

PEI semplificato

La valutazione è uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente con disabilità segue la programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso “semplificato” o “per obiettivi minimi”);

  • Le verifiche possono essere semplificate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;

PEI differenziato

Le verifiche possono essere differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;

  • nell’ultimo anno di frequenza un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

Gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi «differenziati» vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non delle indicazioni ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui «tabelloni» esposti nell’albo della scuola. Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI «differenziato» possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest’ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono «ammessi alla frequenza della classe successiva», quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l’alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli delle indicazioni ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all’integrazione scolastica, l’art. 4, comma 5 dell’O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, informa la famiglia che esprime il suo assenso. In caso di diniego, l’alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.

DSA

Criteri e modalità di verifica e valutazione che possono essere adottati dai CdC:

  • verifiche orali programmate
  • compensazione con prove orali di compiti scritti
  • uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..)
  • valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
  • con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale
  • prove informatizzate
  • valutazione dei progressi in itinere

BES propriamente detti

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES deve tener conto:

  • della situazione di partenza;
  • dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
  • dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
  • delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore legale.

L’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell’anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP eventualmente non decada, dev’essere finalizzato a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe, riducendo al minimo la fatica e le difficoltà conseguenti lo specifico BES.

Verifica e Valutazione al Termine dell'Anno Scolastico

Disabilità

PEI "normale"

IL DPR 112/2009 che prevede che gli alunni conseguano in sede di scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Tale normativa si applica anche per gli alunni con disabilità che seguono un percorso “normale” o semplificato, mentre non si applica agli alunni con PEI differenziato.

Per saldare i debiti formativi dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) da svolgersi entro fine agosto. Al termine dei corsi svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la non ammissione alla classe successiva.

PEI semplificato

Vedi punto precedente

PEI differenziato 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

DSA

Gli alunni con DSA sono scrutinati come tutti gli altri. Riguardo al recupero di eventuali debiti scolastici è necessario che il Cdc calendarizzi con congruo anticipo le prove scritte e orali in quanto per uno studente DSA risulta oltremodo faticoso sostenere più prove, scritte e/o orali nel medesimo giorno o in giorni immediatamente successivi, e ciò per la mancata automatizzazione delle abilità di base.

Per le prove scritte e orali vale quanto già affermato per le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico: lo studente potrà utilizzare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

BES propriamente detti

Gli alunni BES sono scrutinati come tutti gli altri. Per le prove scritte e orali vale quanto già affermato per le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico: lo studente potrà utilizzare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

Verifica e Valutazione nell'Esame di Stato

Disabilità

Per quanto riguarda il documento del 15 maggio il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. Per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg.)

La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe dovrebbe avere la seguente struttura:

  • descrizione del deficit e dell’handicap
  • descrizione del percorso realizzato dall’alunno:
  1. conoscenze, competenze e capacità raggiunte
  2. difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate
  3. discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici
  4. percorsi equipollenti eventualmente svolti
  5. attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline
  6. risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)
  7. qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione

esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:

  1. con quali tecnologie
  2. con quali strumenti
  3. con quali modalità
  4. con quali contenuti
  5. con quale assistenza (docente di sostegno, docente curricolare, personale ATA): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge.

È molto importante concordare con l’alunno disabile la modalità delle prove da sostenere nel corso dell’esame di Stato.

Assistenti per l’autonomia e la comunicazione

le prove dell’esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l’anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l’assistenza. Essa deve essere intesa come:

  1. assistenza per l’autonomia, cioè alla persona o per l’aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d’acqua ecc.
  2. assistenza per l’autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un “linguaggio” accessibile, ecc.)
  3.  assistenza per la comunicazione nel senso più generale

Durante l’anno scolastico l’assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato un bidello. Si tratta, appunto, di un “assistente”, cioè di una persona che aiuta l’alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale “figura”, durante le prove scritte, è presente nell’istituto e può esserlo anche nell’aula dove il candidato svolge l’esame.

L’assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l’ha sempre fatta durante l’anno scolastico (docente di sostegno, docente curricolare) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe. Quest’ultimo deve:

  1. far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l’anno scolastico
  2. chiedere l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l’esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all’alunno durante l’anno scolastico. Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).

PEI facilitato

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

PEI semplificato

Come sopra.

PEI differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

Al termine viene rilasciata un’attestazione delle competenze (art.13 DPR 323/1998). È importante ricordare che le prove differenziate vanno indicate nell’attestazione, ma non nei tabelloni.

DSA

Gli alunni con DSA hanno diritto a strumenti compensativi (previsti dal PEI) ma non a misure dispensative

possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art. 5 del DM 5669/2011);

accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l’una alternativa all’altra:

  1. Testi trasformati in formato MP3 audio
  2. Lettore umano
  3.  Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale
  • hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe; con particolare attenzione ai tempi necessari all’accertamento delle competenze afferenti la lingua straniera;
  • hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma;
  • nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d’Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
  • Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l’attestazione delle competenze (art. 13 DPR 323/1998). Tutto ciò comparirà nell’attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all’albo.

BES propriamente detti

In sede di esame di Stato per questi alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.