Istruzione Parentale
1. PREMESSA
Con la locuzione “istruzione parentale”, altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori (ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.
Si tratta di una delle modalità riconosciute dalla normativa per adempiere l’obbligo di istruzione, che riguarda l’istruzione impartita per almeno 10 anni.
Tale obbligo inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.
Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’obbligo di istruzione si assolve nelle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in sussidiarietà;
- sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato;
- istruzione parentale.
L’istruzione parentale si configura come un diritto costituzionalmente garantito alle famiglie, che, assumendosi direttamente la responsabilità educativa nei confronti dei propri figli, possono provvedere direttamente alla loro istruzione.
Per tutelare il diritto dei minori di ricevere un’istruzione adeguata e di qualità, nel rispetto delle finalità educative previste dall’ordinamento italiano, la piena libertà educativa riconosciuta alle famiglie trova un bilanciamento nella previsione di strumenti di verifica fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, consistenti nello svolgimento di un esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria, che ha lo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
2. INDICAZIONI PER I GENITORI O PER CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:
- entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
- solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest’ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
3. INDICAZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell’istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.
Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione. Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE). Nel caso in cui il progetto didattico-educativo allegato alla comunicazione preventiva risulti significativamente incoerente e non conforme rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, in ottica collaborativa e al fine di garantire il diritto del minore ad un’istruzione di qualità, la scuola vigilante può consigliare le opportune regolazioni.
Il dirigente scolastico provvede, quindi, a informare i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), per iscritto, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale).
La scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) nel sistema informativo del Ministero (SIDI).
È lasciata libera scelta ai genitori di individuare l’istituzione scolastica presso cui far svolgere gli esami di idoneità. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami devono aggiornare prontamente l’anagrafe nazionale degli alunni nel SIDI inserendo l’esito dell’esame, per consentire il monitoraggio efficace del percorso educativo e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei soggetti preposti alle opportune verifiche. Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell’esame di idoneità, la scuola sede d’esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.
In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, è onere della scuola vigilante sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.
4. LO SVOLGIMNETO DEGLI ESAMI DI IDONEITA'
Come detto sopra, i minori che assolvono l’obbligo di istruzione avvalendosi dell’istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. Non è possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d’interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami.
