Consigli di Classe

Il Consiglio di Classe formato dai soli docenti si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce comunque in tutti i casi in cui ci sono tematiche importanti da affrontare.

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

I consigli di classe sono composti dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte del consiglio del consiglio di classe anche i docenti di sostegno. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

CONSIGLI DI CLASSE - SCRUTINI 2024-25 (vers. 14_05_2025).pdf

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di altra disciplina.

I docenti Conversatori in lingua straniera partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

I docenti Religione Cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. Nello scrutinio finale, qualora la normativa richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Fanno parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

I consigli di classe sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente delegato, membro del consiglio.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Tale attribuzione non può essere rifiutata. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e salvato in formato elettronico.

La partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe è obbligatoria fino a 40 ore annue; per i docenti in part-time tale quota orario è ridotta in proporzione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei.

Elezione

Tutti i docenti della classe, inclusi i docenti di sostegno ed i docenti tecnico pratici sono membri di diritto del consiglio di classe.

Il consiglio di classe è nominato con provvedimento del dirigente scolastico.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe l’assemblea dei genitori e separatamente quella degli studenti. A tali assemblee parteciperà almeno un docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede all’elezione dei rappresentanti di classe rispettivamente della componente genitori e di quella studentesca.

Genitori

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all’elezione.

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.

Studenti

All’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; l’elettorato attivo e passivo compete agli alunni, qualunque sia la loro età.

Il Consiglio di Classe è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Convocazione

Il consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni; è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Competenze

A tre componenti:

  1. formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica
  2. formulare al collegio dei docenti proposte ed iniziative di sperimentazione
  3. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
  4. Mettere in atto iniziative rivolte a contrastare le difficoltà di apprendimentoe a valorizzare le eccellenze
  5. valutare l’impegno nello studio e nell’attività didattica (non possono essere trattati casi singoli)
  6. mettere in essere iniziative atte a superare eventuali carenze educative e nella formazione di base
  7. favorire lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie per l’inserimento di alunni svantaggiati
  8. organizzare attività integrative ed iniziative di sostegno
  9. analizzare le condizioni ambientali in cui si svolge la vita scolastica (aule, banchi servizi igienici, illuminazione, riscaldamento, attrezzature didattiche)
  10. esprimere parere sull’adozione dei libri di testo, sullo svolgimento di attività integrative e di sostegno
  11. valutare il comportamento degli alunni (le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe; le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto su proposta del consiglio di classe; il consiglio di classe stabilisce Il tipo, le modalità e la durata di della conversione di una sanzione in attività in favore della comunità scolastica; le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica sono irrogate dal Consiglio di Classe completo nelle sue componenti, previa convocazione degli studenti coinvolti, anche come parte lesa, e dei loro genitori: essi partecipano al dibattimento ed escono al momento della votazione conclusiva; qualora uno studente coinvolto nel procedimento, anche come parte lesa, o un genitore di questi facciano parte dell’organo collegiale, essi non partecipano alla deliberazione e saranno sostituiti, per tutta la durata del procedimento, con il primo dei rappresentanti non eletti. Lo studente oggetto del procedimento ha diritto ad esporre le proprie ragioni, oralmente o per iscritto, e se lo chiede può essere assistito da altro docente dell’Istituto)
  12. organizzare visite e viaggi d’istruzione e l’eventuale collaborazione delle famiglie per la loro attuazione dopo la preparazione didattica (Il consiglio di classe nella prima riunione dell’anno scolastico programma gli obiettivi culturali e didattici che intende perseguire nel corso dell’anno; entro questa programmazione inserisce l’attività dei viaggi di istruzione, nel quadro stabilito dal collegio dei docenti, individuando le mete da proporre all’azione di coordinamento della Commissione Viaggi; nella prima riunione a composizione perfetta, sceglie tra le mete proposte dalla Commissione Viaggi o ne inserisce di proprie, verificando la disponibilità del numero di docenti accompagnatori prevista; procede alla programmazione di dettaglio dei viaggi, e in particolare:
propone degli itinerari
prevede un programma di viaggio compatibile con il percorso formativo
individua possibili accompagnatori
accerta l’assenza di specifiche motivazioni didattiche o disciplinari che ostacolano l’inserimento dell’attività nel piano annuale della classe

Solo docenti

  1. coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari
  2. formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
  3. valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti:
    1. è effettuata dal consiglio di classe, con la sola componente docenti presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.
    2. L’art. 79 del R.D. 653/1925 tuttora in vigore stabilisce: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”. Vale quindi il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente, che tutti i voti si ritengono “proposti” e che tutti i voti definitivi sono “di consiglio”.
    3. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
    4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.
    5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma.
    6. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
    7. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
    8. Il Consiglio attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico.
    9. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.
    10. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico -didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Ammissione alla classe successiva

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e […] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.”

Ammissione all’Esame di Stato

Art. 6/1 del DPR 122/09 “ Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.

Il 5 in condotta

L’art. 7, commi 2 e 3 del DPR 122/09: “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:

a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;

b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale ”.

Assenze

Art. 14/7 del DPR 122/2009:

“Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l ́esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Le assenze vanno calcolate in base a tre quarti dell’orario annuale personalizzato (numero ore, comprese entrate in ritardo e uscite anticipate) e non quindi ai giorni di frequenza (numero giorni).

Non classificabile

il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull’allievo e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C. solo se l’allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline. In tal caso l’alunno risulta non ammesso alla classe successiva o all’esame.

Allievi disabili

La competenza dell’ammissione alla classe successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente. Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH.

L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso. La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza. Ciò vale sia per gli scrutini di I che di II grado e indifferentemente per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato .

I prescrutini

I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti,  sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente.

Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati.

La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i “prescrutini”. Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano previsti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto (consigli di classe).

È altresì escluso che durante i “prescrutini” possano essere prese delle decisioni definitive rispetto all’ammissione o non ammissione degli allievi alle classi successive o agli esami perché queste spettano solo ed esclusivamente in sede di scrutinio finale.

Convocazione

Almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione, un organo collegiale può deliberare solo su punti all’ordine del giorno per cui l’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione deve essere effettuata con lettera (mail) diretta ai singoli membri del collegio dei docenti e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale.

Validità delle deliberazioni

  • Adunanze ordinarie: per la validità delle deliberazioni non è richiesta una presenza minima di componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
  • Attività valutativa (scrutini intermedi e finali): nell’attività valutativa il consiglio di classe opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (cfr. nota 717 del 14 maggio 1981 Ufficio Decreti delegati; Consiglio di Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988). Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti devono votare. Non votano sempre tutti i membri del consiglio di classe ma devono votare tutti i e soli i docenti dell’alunno/a di cui si discute. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta (art. 37 D Lgs 297/1994). Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo se il vicario è un componente del Consiglio di classe oppure se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio. Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale (art. 5/8 del D Lgs 297/94); la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.

Rif. normativi: D. Lgs 297/1994; OM 215/1991; DPR 416/1974; CM 105/1975;CCNL 2006-2009i; DPR 89/2010; DPR 275/1999; DPR 122/2009; DPR 323/98; D Lgs 77/2005; Nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Cons. Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988

Il coordinatore del consiglio di classe

Il coordinatore di classe, a differenza del segretario, è figura non prevista da nessuna norma: la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.

Coordinare un Consiglio di classe è quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del Consiglio di classe. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.

La figura del coordinatore di classe corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, è ritenuta ormai indispensabile.

Ai coordinatori di classe competono le seguenti attività: vedi elenco

  1. Occuparsi della stesura del piano didattico della classe e dei piani personalizzati;
  2. Tenersi regolarmente informato sul profitto e sul comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
  3. Essere il punto di riferimento circa i problemi specifici del consiglio di classe, prestando particolare attenzione alla presenza o all’emergere di bisogni educativi speciali;
  4. Avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, facendo presente eventuali problemi emersi;
  5. Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
  6. Presiedere l’assemblea dei genitori in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe;
  7. Controllare mensilmente le assenze degli studenti, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
  8. Comunicare, a seguito di specifica convocazione, gli esiti dello scrutiniofinale;
  9. Presiedere le sedute del consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il dirigente.

In ogni caso la figura del “coordinatore” del consiglio di classe può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante (se il DS è assente). Il verbale deve sempre essere firmato da due figure: dal segretario stesso e dal presidente.

I.            In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione sarà secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa d’istituto.

II.            L’incarico richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge. Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative “solo” dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti. Il docente però, una volta accettato l’incarico con la relativa retribuzione prevista e da esplicitare nel conferimento dell’incarico stesso, lo dovrà portare a termine (salvo motivate esigenze di impossibilità).

Il segretario del consiglio di classe

Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994 “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.

È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.

È dunque una figura obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente.

Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).

Rif. normativi: D. Lgs 297/1994; OM 215/1991; DPR 416/1974; CM 105/1975;CCNL 2006-2009i; DPR 89/2010; DPR 275/1999; DPR 122/2009; DPR 323/98; D Lgs 77/2005; Nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Cons. Stato – VI Sez. – n. 189 del 17 febbraio 1988

Sede

ITT Chilesotti

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